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Sez. 1, Sentenza n. 7346 del 01/07/1995 (Rv. 493168 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - IN GENERE | Lavori eseguiti prima dell'entrata in vigore della legge n. 700 del 1974 - Compenso revisionale - Pagamento - Ritardo - Disciplina ex artt. 35 e 36 d.P.R. n. 1063 del 1962 - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493168-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - IN GENERE

In tema di appalto di opere pubbliche, nel caso di ritardo nel pagamento del compenso revisionale per lavori precedenti alla legge 21 dicembre 1974 n. 700 (che ha esteso al compenso revisionale, dalla sua entrata in vigore, la disciplina contenuta negli artt. 35 e 36 del capitolato generale delle opere pubbliche, approvato con il d.P.R. n. 1063 del 1962, e relativa al ritardo nel pagamento degli acconti e del saldo del prezzo contrattuale), non possono applicarsi in via analogica i citati art. 35 e 36, restando invece applicabile la normativa di cui all'art. 3, quarto comma, del D.L.G.C.P.S. 6 dicembre 1947 n. 1501 (come modificato dall'art. 1 della legge 9 maggio 1950 n. 329), secondo cui dopo un anno dall'approvazione degli atti di collaudo decorrono gli interessi legali a favore dell'impresa nell'importo dovuto per la revisione dei prezzi.

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 06/12/1947 num. 1501 art. 3, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 35, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 36, Legge 21/12/1970 num. 700

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)