Sez. 1, Sentenza n. 1561 del 14/02/1991 (Rv. 470928 - 01)
Opere pubbliche (appalto di) - Prezzo - Revisione | In genere - Interessi di mora - Disciplina applicabile.
Opere pubbliche (appalto di) - Prezzo - Revisione
Le disposizioni degli artt. 35 e 36 del capitolato generale delle opere pubbliche, approvato con D.P.R. n. 1063 del 1962, che attribuiscono all'appaltatore il diritto alla corresponsione di interessi di mora in varia misura e con varie decorrenze in caso di ritardo della Pubblica Amministrazione, si riferiscano esclusivamente ai pagamenti degli acconti e del saldo del prezzo contrattuale e non anche ai pagamenti delle somme liquidate in sede di revisione dei prezzi dell'appalto, oggetto di una specifica e distinta normativa, ed ai quali le citate norme del capitolato sono state estese soltanto con la legge n. 700 del 1974 ed a far tempo dalla sua entrata in vigore.
Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 35, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 36, Legge 21/12/1974 num. 700
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)