Sez. U, Sentenza n. 12539 del 09/06/2011 (Rv. 617469 - 01)
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Art. 651 cod. proc. pen. - Sentenza penale di condanna passata in giudicato - Efficacia vincolante nel giudizio di responsabilità davanti alla Corte dei conti - Violazione dell'art. 103 Cost. - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 651 cod. proc. pen., prospettata in riferimento all'art. 103 Cost., nella parte in cui tale norma attribuisce efficacia vincolante al giudicato penale di condanna nel giudizio amministrativo per risarcimento del danno che si svolge davanti alla Corte dei conti; appartiene, infatti, alla discrezionalità del legislatore - secondo quanto affermato anche dalla Corte costituzionale - fissare i limiti dei rapporti tra la giurisdizione penale e quella contabile, e l'art. 651 cod. proc. pen. costituisce un'eccezione rispetto alla regola generale che è nel senso dell'autonomia tra il giudizio penale e quelli civili e amministrativi.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)