Sez. U, Sentenza n. 22277 del 26/11/2004 (Rv. 578129 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Risarcimento danni da reato - Interferenza tra giurisdizione penale e/o civile, da un lato, e contabile, dall'altro - Questione di giurisdizione - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI
Giurisdizione penale e giurisdizione civile per risarcimento dei danni derivanti da reato, da un lato, e giurisdizione contabile, dall'altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale, e l'eventuale interferenza che può determinarsi tra tali giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilità dell'azione di responsabilità davanti alla Corte dei conti, senza dar luogo a questione di giurisdizione. (Nella specie, il dipendente di un ente comunale di assistenza era stato condannato in sede penale per truffa aggravata a danno della P.A. ed il giudice penale aveva altresì condannato il dipendente al risarcimento dei danni in favore del Comune, costituitosi parte civile, demandandone la liquidazione al giudice civile; questi aveva riconosciuto la propria giurisdizione sulla domanda di quantificazione del danno patrimoniale e morale avanzata dal Comune; enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno rigettato l'impugnazione avverso la sentenza della corte d'appello civile, con cui il ricorrente sosteneva la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di danno derivante da reato).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)