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Sez. 2 - , Sentenza n. 10453 del 03/06/2020 (Rv. 657793 - 02)

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Vendita di beni di consumo – Azione per la risoluzione del contratto ex art. 1519-quater c.c. (applicabile "ratione temporis") – Esperibilità nei confronti dell'importatore - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657793-02

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE

In tema di vendita di beni di consumo, l'azione proponibile dal consumatore nei confronti del venditore, al fine di ottenere la risoluzione del contratto ex artt. 1492 e 1519-quater, comma 7, c.c. (applicabile "ratione temporis"), non può essere esperita anche nei confronti dell'importatore del bene, stante la non equiparabilità tra le due figure, come confermato dal combinato disposto degli artt. 1519-bis e quinquies c.c., donde emerge la rilevanza di tali posizioni ai diversi fini dell'azione di regresso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1519 bis com. 1 lett. D, Cod. Civ. art. 1519 quater, Cod. Civ. art. 1519 quinquies, Decreto Legisl. 24/02/2002 num. 24 art. 1, DPR 24/05/1988 num. 224 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)