diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5511 del 22/10/1982 (Rv. 423274 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI DA TERZI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423274-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI DA TERZI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

Il consulente tecnico d'ufficio, quando svolge le indagini da solo, può compiere, anche senza espressa autorizzazione, tutti gli accertamenti (la cui valutazione è riservata al giudice del merito) che siano collegati con l'oggetto della consulenza, assumendo notizie ed informazioni presso terzi. (Conf 2892/73, mass n 366506; (Conf 3291/71, mass n 354762).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 194

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)