Sez. 1, Sentenza n. 3291 del 17/11/1971 (Rv. 354762 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - POTERI E LIMITI - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - CONSULENZA PER LA RICOSTRUZIONE DI FATTI - FUNZIONE PROBATORIA - ACCERTAMENTO DI FATTI COLLEGATI - MANCATA AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE - IRRILEVANZA - VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - POTERI E LIMITI - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - CONSULENZA PER LA RICOSTRUZIONE DI FATTI - FUNZIONE PROBATORIA - ACCERTAMENTO DI FATTI COLLEGATI - MANCATA AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE - IRRILEVANZA - VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Quando il consulente tecnico non e chiamato ad assistere il giudice, ma a svolgere indagini da se solo (art 194 cod proc civ) per la ricostruzione di determinati fatti, la consulenza assume funzione prelatoria quale mezzo per l'acquisizione di elementi di fatto rilevanti ai fini della decisione ed il consulente stesso puo compiere, anche senza espressa autorizzazione del giudice, i necessari accertamenti collegati con l'oggetto della consulenza, assumendo notizie ed informazioni presso terzi, la cui valutazione e rimessa all'esame del giudice. L'apprezzamento del giudice sull'attendibilita e completezza delle indagini peritali risultate tali da non richiedere ulteriori accertamenti, se correttamente motivato, non puo formare oggetto di censura in Sede di legittimita. (V 2699'69, mass n 342382; 284'69, mass n 338267; 3432'68, mass n 33(6534).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 194
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)