Sez. 3, Sentenza n. 18179 del 05/08/2010 (Rv. 614152 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) | Obbligo del venditore di immobile di trasmettere all'acquirente il diritto d'uso sull'area pertinenziale di parcheggio - Contrapposto obbligo dell'acquirente di integrazione del prezzo - Rapporto di sinallagmaticità tra le due obbligazioni - Conseguenze - Opponibilità dell'eccezione d'inadempimento in sede esecutiva - Ammissibilità.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI)
Allorché un immobile venga alienato separatamente dall'area ad esso pertinenziale destinata a parcheggio, e l'acquirente ottenga giudizialmente la condanna del costruttore-venditore a concedergli il diritto reale d'uso su tale area, dietro integrazione del prezzo d'acquisto, tra le obbligazioni contrapposte delle parti sussiste un vincolo sinallagmatico, a nulla rilevando che l'una scaturisca direttamente dalla legge e l'altra sia sorta dal provvedimento giudiziario. Ne consegue che l'usuario, ove aggredito "in executivis" per il pagamento dell'integrazione del prezzo, può opporre al venditore l'eccezione d'inadempimento di cui all'art. 1460 c.c., ove quest'ultimo non abbia provveduto a mettergli a disposizione l'area di parcheggio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 1419 bis com. 2, Cod. Civ. art. 1460, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 sexies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)