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Sez. 2, Sentenza n. 10248 del 20/10/1997 (Rv. 509010 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - PARZIALE | Sostituzione automatica di clausole - Aree condominiali destinate a parcheggio ex lege n. 765 del 1967 - Vendita degli appartamenti da parte del costruttore con riserva di proprietà delle aree predette - Declaratoria di nullità parziale ed integrazione "ope legis" del contratto - Necessità - Diritto del venditore ad un ulteriore corrispettivo - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509010-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - PARZIALE

Il contratto di compravendita con il quale il costruttore di un fabbricato, alienando le singole unità immobiliari, riservi a sè la proprietà delle aree destinate a parcheggio ex lege n. 765 del 1967 (sottraendole, per l'effetto, alla loro inderogabile destinazione) è affetto da nullità parziale, con conseguente necessità di procedere alla integrazione della fattispecie negoziale mediante sostituzione "ope legis" della clausola affetta da nullità, e conseguente attribuzione, all'acquirente dell'immobile, del diritto reale d'uso sul bene "de quo". Non può negarsi, peraltro, in tale ipotesi, l'insorgere, in capo all'alienante, del diritto ad un ulteriore corrispettivo (diverso, nel suo ammontare e nella sua natura, in conseguenza del tipo di diritto di godimento che venga, in concreto, a costituirsi), onde conservare integra la relazione sinallagmatica tra prestazioni all'interno della originaria convenzione negoziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 818, Cod. Civ. art. 819, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Legge 06/08/1967 num. 765 art. 18 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 26, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 sexies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)