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Sez. L, Sentenza n. 2846 del 24/03/1987 (Rv. 451962 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - GRAVITÀ QUALITATIVA DELLO INADEMPIMENTO PUR CON MINIMO CONTENUTO ECONOMICO - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451962-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - GRAVITÀ QUALITATIVA DELLO INADEMPIMENTO PUR CON MINIMO CONTENUTO ECONOMICO - RILEVANZA.*

Il minimo contenuto economico della violazione addebitata al lavoratore (nella specie: utilizzazione, in un'unica occasione dei locali ed attrezzature dell'impresa per l'esecuzione di modesti lavori, per proprio conto) non ne esclude la gravità qualitativa, idonea a legittimare il recesso dell'imprenditore per giustificato motivo ai sensi dell'art. 3 legge 15 luglio 1966 n. 604, atteso che il "grave inadempimento", cui fa generico riferimento la predetta norma, può ben consistere nella mera violazione del dovere di fedeltà sancito dall'art. 2105 cod. civ. (V 4909/81, mass n 415653).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2105, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)