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Sez. L, Sentenza n. 823 del 09/02/1989 (Rv. 461846 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - IN GENERE - ACCERTAMENTO RELATIVO AD UN DIPENDENTE BANCARIO - CRITERI - VERIFICAZIONE DI UN DANNO EFFETTIVO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1989-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461846-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - IN GENERE - ACCERTAMENTO RELATIVO AD UN DIPENDENTE BANCARIO - CRITERI - VERIFICAZIONE DI UN DANNO EFFETTIVO - IRRILEVANZA.*

Al fine della verifica della sussistenza o meno del giustificato motivo di licenziamento di un dipendente bancario, le violazioni del dovere di diligenza e di obbedienza, intesi rispettivamente, ai sensi del primo e del secondo comma dell'art. 2104 cod. civ., come Obbligo di usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione lavorativa e di osservare le Disposizioni impartite dal datore di lavoro, debbono essere valutate con riguardo alla idoneità del comportamento del lavoratore ad arrecare pregiudizio all'interesse del datore di lavoro, indipendentemente dalla verificazione o meno di un danno effettivo da apprezzare, peraltro, ove sussistente, in via non assoluta ma relativa, cioè in rapporto alla posizione del dipendente nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale bancaria (con la conseguenza di ritenere tanto maggiore l'inadempimento quanto maggiore è l'importo del profitto indebitamente acquisito in rapporto a quello acquisibile in virtù della posizione predetta) - e tenendo anche conto, con specifico riguardo al settore degli affidamenti, della maggiore o minore probabilità del danno in relazione alle qualità, sul piano sia economico che morale, del soggetto cui il fido è stato illegittimamente concesso. (V 2846/87, mass n 451962; (V 2433/87, mass n 451597; (V 1711/87, mass n 451094).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2104 com. 1, Cod. Civ. art. 2104 com. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)