Sez. 1, Sentenza n. 5963 del 22/06/1994 (Rv. 487145 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sui rapporti preesistenti - In genere | Girata per lo sconto di una tratta non accettata - Fallimento del traente successivo allo sconto ed anteriore all'accettazione od al pagamento - Debito del traente nei confronti del trattario - Acquisizione alla massa.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sui rapporti preesistenti - In genere
La girata per lo sconto di una tratta non accettata esprime una delegazione passiva, e precisamente una "delegatio promittendi" del credito cambiario, con la conseguenza che il fallimento del traente, successivo allo sconto ed anteriore all'accettazione od al pagamento da parte del trattario, impedisce il perfezionamento della delegazione e lascia acquisito alla massa il debito del traente nei confronti del trattario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1270, Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 44 CORTE COST., Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 18, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)