Sez. L, Sentenza n. 1399 del 20/01/2009 (Rv. 606283 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONCORSI - IN GENERE | Sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. - Efficacia nei giudizi amministrativi e civili - Esclusione - Valutazione della P.A. in occasione della costituzione del rapporto - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONCORSI - IN GENERE
La sentenza pronunciata a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. non è una vera e propria sentenza di condanna, alla quale è equiparata solo a determinati fini e, a norma dell'art. 445 cod. proc. pen., nella formulazione anteriore alla modifica apportata dalla legge n. 97 del 2001, non applicabile "ratione temporis" (a seguito della declaratoria di incostituzionalità ad opera della sentenza n. 394 del 2002 della Corte Cost.), non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi, senza che ciò escluda che la P.A. - con autonoma valutazione sui requisiti di idoneità morale ed attitudinale ad espletare l'attività di pubblico impiegato, salvo il successivo controllo giudiziale - ritenga impossibile adempiere all'obbligo di costituire il rapporto di lavoro assunto con il bando di concorso, incombendo sulla stessa l'onere di allegare e provare, anche a mezzo della presunzione derivante dalla sentenza patteggiata, che i fatti di rilevanza penale erano di natura e gravità tali da legittimare, in costanza di rapporto, la destituzione od il licenziamento e, quindi, incompatibili con la costituzione del rapporto di impiego pubblico. (Nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha rilevato che l'ente pubblico aveva, in concreto, omesso ogni valutazione sulla vicenda e si era limitato ad addurre, a sostegno del rifiuto di assunzione, sopravvenute difficoltà finanziarie, in realtà già esistenti al momento di emanazione del bando e, comunque, contraddette da altre nuove assunzioni).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 27/03/2001 num. 97 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)