Sez. L, Sentenza n. 7196 del 29/03/2006 (Rv. 589238 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE | Sentenza ex art.444 cod. proc. pen. (cosiddetto "patteggiamento") - Efficacia di giudicato nel giudizio civile - Esclusione - Accertamento autonomo dei fatti nel giudizio civile - Ammissibilità - Fattispecie.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE
La sentenza pronunciata a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. non è una vera e propria sentenza di condanna, alla quale è, difatti, equiparata solo a determinati fini e, a norma dell'art. 445 cod. proc. pen., nella formulazione anteriore alla modifica apportata dalla legge n.97 del 2001, non applicabile "ratione temporis", non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi, con la conseguenza che, dovendosi escludere che siffatta sentenza possa acquisire autorità di giudicato, la stessa non può rilevare ai fini della definizione di un processo civile avente ad oggetto la legittimità di un licenziamento fondato esclusivamente su una disposizione del contratto collettivo che consente la risoluzione del rapporto di lavoro nell'ipotesi di condanna a pena detentiva comminata al lavoratore, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che non aveva ritenuto rientrare la fattispecie nella previsione di cui all'art. 25, comma settimo, lett. e) del ccnl per il personale delle autonomie locali come ipotesi residuale, in conseguenza dell' esclusione dalla previsione della risoluzione del rapporto di lavoro per il caso di condanna a pena detentiva, comminata al lavoratore con sentenza passata in giudicato ex art.25, comma sesto, lett f) c.c.n.l. cit., ritenendo però che i fatti accertati, commessi dal lavoratore, costituivano violazione intenzionale dei doveri, nei confronti dei terzi, di tale gravità da non consentire la prosecuzione del rapporto né l'espletamento dell'attività di vigile urbano nel periodo di preavviso, in considerazione del notevole pregiudizio all'immagine dell'amministrazione e della gravità dei fatti).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., DPCM 06/04/1995, Legge 27/03/2001 num. 97 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)