Sez. 3, Sentenza n. 2328 del 10/11/1970 (Rv. 348524 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE O A CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI LOCALI - ESIBIZIONE ANCHE IN CASSAZIONE - POSSIBILITA - LIMITE - PRONUNCIA DI IMPROCEDIBILITA DELLA DOMANDA PER MANCATA AUTORIZZAZIONE - SUCCESSIVA PRODUZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE O A CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI LOCALI - ESIBIZIONE ANCHE IN CASSAZIONE - POSSIBILITA - LIMITE - PRONUNCIA DI IMPROCEDIBILITA DELLA DOMANDA PER MANCATA AUTORIZZAZIONE - SUCCESSIVA PRODUZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
L'autorizzazione a stare in giudizio puo essere prodotta per la prima volta in Cassazione con l'effetto non solo di rendere regolare il contraddittorio in tale Sede,, ma anche di sanare, operando retroattivamente, le eventuali irregolarita dei giudizi precedenti ma tale principio non puo trovare applicazione quando il giudice di merito abbia rilevato la Mancanza dell'autorizzazione e ne abbia tratto le debite conseguenze circa la procedibilita della domanda o dell'impugnazione. (Conf 1448'67 mass 328106).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)