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Sez. 3, Sentenza n. 1448 del 19/06/1967 (Rv. 328106 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE O A CONTRADDIRE - IN GENERE - PRODUZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE PER LA PRIMA VOLTA DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - SANATORIA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1967-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328106-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE O A CONTRADDIRE - IN GENERE - PRODUZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE PER LA PRIMA VOLTA DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - SANATORIA - LIMITI.*

L'autorizzazione a stare in giudizio puo essere prodotta per la prima volta in Cassazione con l'effetto non solo di rendere regolare il contraddittorio in tale Sede, ma anche di sanare - operando retroattivamente- le eventuali irregolarita dei giudizi precedenti ma tale principio non puo trovare applicazione quando il giudice di merito abbia rilevato la Mancanza dell'autorizzazione e ne abbia tratto le debite conseguenze circa la procedibilita della domanda o dell'impugnazione. (Conf. 2145-65, 2430-59, 2433-57,).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)