Sez. 3, Sentenza n. 1448 del 19/06/1967 (Rv. 328106 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE O A CONTRADDIRE - IN GENERE - PRODUZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE PER LA PRIMA VOLTA DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - SANATORIA - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE O A CONTRADDIRE - IN GENERE - PRODUZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE PER LA PRIMA VOLTA DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - SANATORIA - LIMITI.*
L'autorizzazione a stare in giudizio puo essere prodotta per la prima volta in Cassazione con l'effetto non solo di rendere regolare il contraddittorio in tale Sede, ma anche di sanare - operando retroattivamente- le eventuali irregolarita dei giudizi precedenti ma tale principio non puo trovare applicazione quando il giudice di merito abbia rilevato la Mancanza dell'autorizzazione e ne abbia tratto le debite conseguenze circa la procedibilita della domanda o dell'impugnazione. (Conf. 2145-65, 2430-59, 2433-57,).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)