Sez. 2 - , Sentenza n. 6845 del 16/03/2017 (Rv. 643517 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RINUNCIA - EFFETTI | Rinuncia agli atti in appello - Portata - Limitata agli atti del procedimento di impugnazione - Sentenza di primo grado di fondatezza dell'azione - Incidenza - Esclusione - Giudicato - Formazione - Rinuncia - Contenuto - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RINUNCIA - EFFETTI
La rinuncia, in appello, agli atti di un giudizio definito in primo grado con una decisione di fondatezza dell'azione investe soltanto gli atti del procedimento di gravame, e comporta il passaggio in giudicato della pronuncia in conseguenza della sopravvenuta inefficacia della sua impugnazione, atteso che l'estinzione, giusta l'art. 310 c.p.c., rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo, sicché l'efficacia abdicativa in ordine all'effetto sostanziale della decisione di merito, preclusiva del potere delle parti di chiedere al giudice una nuova decisione sulla stessa controversia, va riconosciuta soltanto ad un atto che possa essere interpretato come rinuncia anche al giudicato, in quanto estesa alla sentenza già emessa ed alle sue conseguenze.(Nella specie, la S.C., poiché era intercorsa una transazione in appello con la quale una curatela fallimentare si era impegnata a non avvalersi degli effetti di una sentenza di primo grado che aveva accertato la simulazione di un contratto di compravendita di un appartamento che si assumeva essere di proprietà del fallito, ha ritenuto che quest'ultimo, tornato “in bonis”, non potesse giovarsi del giudicato formatosi sulla sentenza perché ciò gli era precluso dalla rinuncia formulata dalla curatela).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 310, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 338
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)