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Sez. 1, Sentenza n. 21874 del 07/06/2006 Cc. (dep. 22/06/2006) Rv. 234436 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Semilibertà - Limiti di pena previsti per i recidivi dall'art. 50 bis ord.pen. a seguito della legge n. 251 del 2005 - Procedimento di computo - Scioglimento del cumulo - Necessità - Computo in riferimento ai singoli reati muniti di contestazione della recidiva.
Stato
decisa il 2006-06-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234436-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di ammissione alla misura alternativa della semilibertà, per determinare i limiti di pena, previsti per i recidivi dall'art. 50 bis legge n. 354 del 1975, introdotto dalla legge n. 251 del 2005, si deve fare riferimento, previo scioglimento del cumulo tra le condanne in esecuzione, a ciascuno dei singoli reati in relazione ai quali la recidiva sia stata effettivamente contestata, imputando la pena già sofferta a ciascuno di essi, fino al raggiungimento di ciascun limite normativamente stabilito.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 50 bis CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 art. 7 com. 5 CORTE COST., Cod. Pen. art. 99 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)