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Sez. 1, Sentenza n. 271 del 02/07/2003 Cc. (dep. 08/01/2004) Rv. 227640 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE CONCORRENTI | Sospensione dell'esecuzione disposta ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen. in relazione ad una pena detentiva breve - Successivo cumulo comprensivo della pena già oggetto di sospensione - Reiterazione della sospensione - Ammissibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2003-07-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227640-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE CONCORRENTI

Non costituisce ostacolo alla sospensione dell'esecuzione della pena, determinata a seguito di provvedimento di cumulo ex art. 663 cod. proc. pen., la circostanza che in esso sia confluita una pena per la quale era già stata precedentemente concessa la sospensione dell'esecuzione. (Nella specie la Corte ha rilevato che la previsione contenuta nell'art. 656, comma settimo, cod. proc. pen., che vieta un'ulteriore sospensione "per la stessa condanna" , non può essere interpretata in senso estensivo oltre il caso ivi contemplato, in contrasto con il consolidato principio giurisprudenziale in base al quale il cumulo deve essere sciolto, quando ne possano derivare effetti pregiudizievoli per l'interessato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 663, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 663 CORTE COST., Legge 27/05/1998 num. 165 CORTE COST., Cod. Pen. art. 76 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)