Sez. 3, Sentenza n. 3049 del 13/10/1972 (Rv. 360816 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - IN GENERE - PRINCIPIO DEL NEMINEM LAEDERE - ESTENSIONE - OBBLIGO DI INTERVENTO ATTIVO A TUTELA DEGLI ALTRUI DIRITTI ASSOLUTI - INESISTENZA - LIMITI - OBBLIGO DI INTERVENTO - ACCERTAMENTO - CRITERI - INSERZIONE DELL'ATTIVITA DI UN SOGGETTO NELLO SVILUPPO DI UNA SEQUENZA CAUSALE AVVIATA DA ALTRI - CONCORSO DI CAUSE - APPLICABILITA - URTO E PROIEZIONE DA PARTE DEL CONDUCENTE D'UN VEICOLO DI UN OSTACOLO MOBILE ESISTENTE SULLA STRADA - RILEVANZA - DISTINZIONI.*
RESPONSABILITA CIVILE - IN GENERE - PRINCIPIO DEL NEMINEM LAEDERE - ESTENSIONE - OBBLIGO DI INTERVENTO ATTIVO A TUTELA DEGLI ALTRUI DIRITTI ASSOLUTI - INESISTENZA - LIMITI - OBBLIGO DI INTERVENTO - ACCERTAMENTO - CRITERI - INSERZIONE DELL'ATTIVITA DI UN SOGGETTO NELLO SVILUPPO DI UNA SEQUENZA CAUSALE AVVIATA DA ALTRI - CONCORSO DI CAUSE - APPLICABILITA - URTO E PROIEZIONE DA PARTE DEL CONDUCENTE D'UN VEICOLO DI UN OSTACOLO MOBILE ESISTENTE SULLA STRADA - RILEVANZA - DISTINZIONI.*
Il principio del neminem laedere si esaurisce nel dovere di improntare le proprie azioni alla cautela necessaria ad evitare che vengano pregiudicati gli altrui diritti assoluti, e non comporta, di per se, anche il dovere di intervenire attivamente a tutela di quei diritti, se non quando esista a carico del soggetto, dal quale si pretende il risarcimento del danno, un vero e proprio Obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso. La ricerca di un Obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso deve essere compiuta quando viene in questione un evento non impedito; quando, cioe, il soggetto, tenuto al comportamento, si astiene dall'intervenire per interrompere una serie causale che ha avuto origine e si sviluppa fuori della propria sfera, mentre l'intervento sarebbe possibile ed utile e la inerzia appaia moralmente riprovevole. Ma, quando non si tratta di omissione, bensi della inserzione di un proprio atto positivo nello sviluppo di una sequenza causale avviata da altri, non ha piu rilievo l'esistenza di un Obbligo giuridico di impedire l'evento, trattandosi, invece, di sopravvenienza di cause. In siffatta ipotesi vanno applicati i principi generali sul concorso di cause. Il conducente di un veicolo che, trovando un ostacolo sulla strada o un ingombro causato da altro veicolo, lo urti e lo scagli in altro punto della Sede stradale pone in essere una condotta non omissiva bensi commissiva, la quale puo semplicemente inserirsi senza interromperla nella serie eziologica dell'evento, oppure interromperla ed essere da sola sufficiente a produrlo.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 40, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)