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Sez. 3, Sentenza n. 4643 del 15/12/1976 (Rv. 383391 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - CAUSALITA (NESSO DI) - COMPORTAMENTO OMISSIVO - RESPONSABILITA PER IL FATTO ILLECITO DEL TERZO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - EREZIONE DI UNA IMPALCATURA PER LAVORI EDILIZI AD UN EDIFICIO - INGRESSO E FURTO IN UN APPARTAMENTO ATTRAVERSO DETTA IMPALCATURA - RESPONSABILITA DELL'AUTORE DEL MANUFATTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1976-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383391-01

RESPONSABILITA CIVILE - CAUSALITA (NESSO DI) - COMPORTAMENTO OMISSIVO - RESPONSABILITA PER IL FATTO ILLECITO DEL TERZO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - EREZIONE DI UNA IMPALCATURA PER LAVORI EDILIZI AD UN EDIFICIO - INGRESSO E FURTO IN UN APPARTAMENTO ATTRAVERSO DETTA IMPALCATURA - RESPONSABILITA DELL'AUTORE DEL MANUFATTO - CONDIZIONI.*

Il comportamento omissivo puo comportare responsabilita del suo autore per il fatto illecito commesso dal terzo solo nel caso in cui l'omissione configuri inosservanza di uno specifico dovere giuridico di impedire l'evento dannoso, ed abbia inoltre posto in essere non una mera occasione, ancorche agevolante, ma un antecedente necessario e tale da provocare quell'evento come normale conseguenza, secondo il criterio dello id quod plerumque accidit (cosiddetta regolarita causale). Pertanto, con riguardo al danno da furto in appartamento, la responsabilita di chi abbia costruito una vicina impalcatura edile, utilizzata dal ladro per raggiungere le finestre dell'appartamento, puo essere affermata, sotto il profilo della mancata adozione di misure idonee ad impedire l'uso dell'impalcatura come mezzo di scalata, solo ove si accerti la ricorrenza di un preciso Obbligo giuridico di quel soggetto, per legge o per specifici rapporti, di adoperarsi per proteggere la parte offesa dall'evento dannoso, nonche di un nesso causale fra l'inosservanza di detto eventuale Obbligo e l'evento stesso, secondo i criteri indicati. (V 3049/72, mass n 360816; (V 1582/70, mass n 347477).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Cod. Pen. art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)