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Sez. 2, Ordinanza n. 108 del 03/01/2024 (Rv. 669681-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI | Costituzione tardiva del contumace - Produzione nuovi documenti - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-01-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669681-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI

In tema di processo civile, la costituzione tardiva ex art. 293 c.p.c., consente al contumace la produzione di documenti nuovi limitatamente a quelli per i quali, al momento del loro deposito, non sia intervenuta la relativa decadenza processuale e dunque senza la necessità di invocare l'art. 294 c.p.c., il quale, diversamente, consente al contumace di essere rimesso in termini

rispetto ad attività che gli sarebbero precluse, dimostrando la sussistenza di un impedimento a lui non imputabile.

Cod. Proc. Civ. art. 293 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 294 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)