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Sez. 3 - , Ordinanza n. 16800 del 26/06/2018 (Rv. 649419 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE | Preclusioni assertive ed istruttorie - Violazione - Rilievo d'ufficio - Necessità - Tardiva costituzione della controparte - Produzione documentale successiva - Inammissibilità - Remissione in termini - Esclusione - Principio di non contestazione - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 2018-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649419-01

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE

Le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene; ne consegue che l'attore deve produrre, a pena di inammissibilità, i documenti costituenti prova del fatto costitutivo della domanda entro il secondo termine di cui all'art. 183 c.p.c., fissato per l'indicazione dei mezzi di prova e le produzioni documentali, e ciò indipendentemente dalla tardiva costituzione della controparte oltre il detto termine e dagli argomenti da essa introdotti, atteso che tale circostanza non consente la remissione in termini né l'applicazione del principio di non contestazione, il quale è richiamato dall'art. 115 c.p.c. con espresso riferimento alle sole parti costituite, restando così esclusa la sua validità rispetto a quelle contumaci.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 293 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 294 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)