diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2074 del 14/03/1990 (Rv. 465902 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - INTERMEDI - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1990-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465902-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - INTERMEDI - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

Per l'inquadramento del lavoratore nella categoria degli intermedi è sufficiente la sussistenza di uno solo dei requisiti stabiliti dalla contrattazione collettiva: esplicazione di mansioni superiori a quelle degli operai classificati nella massima categoria operaia oppure svolgimento di mansioni particolari di fiducia e responsabilità normalmente non attribuite agli operai oppure guida e controllo del lavoro di un gruppo di operai con apporto di Competenza tecnico-pratica. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla suprema Corte - aveva riconosciuto il detto inquadramento a lavoratori addetti alla portineria in relazione all'affidamento di compiti di particolare fiducia, quali, in particolare, la registrazione di materiali e macchinari in entrata e in uscita dallo stabilimento e l'annotazione dell'orario di entrata ed uscita dei dirigenti). (V 1032/85, mass n 439180; (Conf 5935/84, mass n 437595; (Conf 4055/83, mass n 429008).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)