Sez. L, Sentenza n. 4055 del 13/06/1983 (Rv. 429008 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - INTERMEDI - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA NORMATIVA CONTRATTUALE DEGLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA MINERARIA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - INTERMEDI - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA NORMATIVA CONTRATTUALE DEGLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA MINERARIA.*
Ai fini dell'inquadramento del prestatore di lavoro nella categoria degli intermedi anziché in quella degli operai, basta la presenza di uno solo dei requisiti seguenti: 1) esplicazione di mansioni superiori a quelle degli operai classificati nella massima categoria degli operai stessi; 2) svolgimento di mansioni particolari di fiducia e responsabilità normalmente non attribuite agli operai; 3) guida e controllo del lavoro di un gruppo di operai con apporto di Competenza tecnico-pratica. (principio affermato, nella specie, in relazione alle Disposizioni dell'art. 3 del C.C.n.L. 18 aprile 1970 e dell'art. 3 del C.C.n.L. 26 luglio 1973 per gli addetti all'industria mineraria). (V 379/75, mass n 373621; (Conf 1031/80, mass n 404491).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Contr. Coll. 18/04/1970 num. 3, Contr. Coll. 26/07/1973 num. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)