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Sez. 2, Sentenza n. 1541 del 23/06/1967 (Rv. 328283 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - IN GENERE - CONDIZIONI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONE RELATIVA ALL'OBBLIGAZIONE DEL COMMITTENTE DI PAGARE IL COMPENSO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1967-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328283-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - IN GENERE - CONDIZIONI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONE RELATIVA ALL'OBBLIGAZIONE DEL COMMITTENTE DI PAGARE IL COMPENSO - AMMISSIBILITA.*

A differenza di quanto e da ritenere per il contratto di lavoro subordinato, al contratto di prestazione d'opera, materiale o intellettuale, non repugna la situazione di aleatorieta connessa all'incertezza dell'evento, che sia stato dedotto in condizione, anche nell'ipotesi in cui sia stata condizionata l'efficacia dell'Obbligo del solo committente dell'opera, in guisa da esporre l'altra parte, rispetto alla quale il contratto e immediatamente efficace, al rischio di vedersi negato il compenso pattuito, se la condizione non si verifichi. (nella specie, e stata ritenuta la validita della clausola che subordinava alla realizzazione dell'opera la corresponsione del compenso all'ingegnere progettista di un albergo). (Conf. 2247-57).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)