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Sez. 2, Sentenza n. 2540 del 21/03/1997 (Rv. 503186 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE - ESECUZIONE DELL'OPERA - IN GENERE | Obbligazione di risultato - Sussistenza - Ente pubblico committente - Finanziamento dell'opera, dipendente dalle caratteristiche tecniche di essa - Obbligo di pagamento del compenso condizionato all'ottenimento del finanziamento - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503186-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE - ESECUZIONE DELL'OPERA - IN GENERE

Poiché l' obbligazione di redigere un progetto di costruzione è di risultato, in quanto il professionista si obbliga alla sua realizzabilità, se il committente è un ente pubblico, legittimamente può condizionare la corresponsione del compenso all' ottenimento del finanziamento di tale opera, se dipendente dalle caratteristiche tecniche di questa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2225, Cod. Civ. art. 1176

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)