Sez. 1, Sentenza n. 558 del 22/06/1971 Ud. (dep. 28/12/1971) Rv. 119612 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - REAZIONE DELLA VITTIMA ALLA PROVOCAZIONE INIZIALE DELL'AGENTE - INAPPLICABILITA DELL'ATTENUANTE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - REAZIONE DELLA VITTIMA ALLA PROVOCAZIONE INIZIALE DELL'AGENTE - INAPPLICABILITA DELL'ATTENUANTE.*
L'attenuante della provocazione non e applicabile quando il fatto offensivo della vittima sia effetto di una reazione ad un iniziale comportamento provocatorio dell'agente, difettando in tal caso il requisito dell'ingiustizia richiesto dall'art 62 n 2 cod pen. (Conf 115679, anno 1970).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)