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Sez. 3, Sentenza n. 2134 del 25/02/2000 (Rv. 534395 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Lesione del bene vita - Nel caso di morte causata dall'altrui illecito - Decesso contestuale, o a breve distanza di tempo, rispetto all'azione dannosa - Risarcibilità del danno biologico, "iure successionis", in favore degli eredi - Configurabilità - Esclusione - Dubbio di illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 3 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2000-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534395-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)

Gli artt. 2043 e 1223 e segg. Cod. civ., nella parte in cui non consentono il risarcimento del danno biologico "iure successionis" nella ipotesi in cui l'evento morte del "de cuius", causato dalla condotta illecita altrui, sia contestuale, o di poco susseguente alle lesioni, come, invece, viene ammesso quando la vittima delle stesse sia rimasta in vita per un tempo apprezzabile, manifestamente non si pongono in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Infatti, come affermato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 372 del 1994), per un verso, vita e salute sono beni giuridici diversi, oggetto di diritti distinti; per l'altro, in caso di morte immediata, l'esistenza di un diritto al risarcimento del danno in capo al "de cuius", trasmissibile "iure successionis" è da escludere per un duplice ordine di motivi, uno dei quali attinente alla situazione giuridica soggettiva, non essendo più in vita la persona offesa, e l'altro correlato alla circostanza che la liquidazione del danno non può riferirsi se non a perdite.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Costituzione art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)