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Sez. 3, Sentenza n. 8970 del 10/09/1998 (Rv. 518761 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Lezione del bene vita - Nel caso di morte causata dall'altrui illecito - Decesso contestuale all'azione dannosa - Risarcibilità del danno biologico "jure successionis" in favore degli eredi - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 1998-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518761-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)

Il bene "salute" ed il bene "vita" costituiscono beni distinti e tutelati in forma distinta. Mentre infatti il primo ammette una forma di tutela risarcitoria, il secondo no, in quanto, essendo strettamente connesso alla persona del suo titolare, non se ne può concepire la autonoma risarcibilità quando tale persona abbia cessato di esistere. Ne consegue che, in caso di morte di un individuo causata dall'altrui atto illecito, ove la morte sia contestuale all'azione dannosa, nulla è dovuto agli eredi a titolo di risarcimento "jure successionis" del danno biologico sofferto dal loro dante causa, in quanto questi non ha mai subito alcun "danno biologico" rigorosamente inteso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Costituzione art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)