diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1787 del 25/01/2013 (Rv. 625192 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Danno da occupazione - Detenzione del fondo altrui senza titolo - Illecito a carattere permanente - Rinuncia del proprietario alla restituzione del fondo - Azione di risarcimento - Decorrenza del termine prescrizionale ex art. 2947 cod. civ. - Insussistenza.
Stato
decisa il 2013-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625192-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO

La vicenda ablatoria relativa alla detenzione abusiva nel tempo, senza alcun titolo, di un fondo altrui, non essendo ravvisabile in capo alla P.A. alcuna funzione amministrativa, configura un illecito di natura permanente, che cessa soltanto con la restituzione dell'immobile al proprietario o con la rinuncia di costui a richiederla. Ne consegue che l'illiceità permanente, oltre a legittimare la richiesta di restituzione del bene, impedisce la decorrenza del termine prescrizionale, di cui all'art. 2947 cod. civ., dell'azione di risarcimento che il privato ritenga di proporre, abdicando - come avvenuto nella specie, espressamente - alla proprietà.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)