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Sez. U, Sentenza n. 1907 del 04/03/1997 (Rv. 502779 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - DICHIARAZIONE DI P.U. - AFFIEVOLIMENTO DEL DIRITTO SOGGETTIVO DEL PRIVATO | Termini - Compimento dei lavori e della procedura - Indicazione - Omissione - Illegittimità - Potere espropriativo - Carenza.
Stato
decisa il 1997-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502779-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - DICHIARAZIONE DI P.U. - AFFIEVOLIMENTO DEL DIRITTO SOGGETTIVO DEL PRIVATO

Il fenomeno dell'occupazione appropriativa, in virtù del quale, a causa della radicale trasformazione del fondo privato con irreversibile destinazione all'opera pubblica, la proprietà del suolo, in mancanza di decreto di esproprio, finisce comunque per accedere alla proprietà dell'opera realizzata, dal momento in cui il suolo ha subito la trasformazione, o, qualora questa sia avvenuta nel corso dell'occupazione legittima, dallo scadere del relativo termine, comporta che il sacrificio per il diritto del privato può essere giustificato solo nella misura in cui all'attività di costruzione e manipolazione sia attribuito un vincolo di scopo e di rispondenza, in concreto, ai fini pubblici, mediante una rituale dichiarazione di pubblica utilità. Ne consegue che qualora l'atto in cui essa è implicita (approvazione del progetto dell'opera) sia carente dei termini, iniziali e finali, per l'esecuzione dei lavori ed il compimento della procedura espropriativa, la cui indicazione è imposta dall'art. 13 legge 25 giugno 1865 n. 2359, senza possibilità di successive indicazioni a sanatoria, al fine garantistico di non lasciare il privato indefinitamente esposto alla vicenda ablatoria, la carenza del potere espropriativo, da cui deriva l'inidoneità della procedura ad affievolire la pienezza del diritto dominicale, determina l'illegittimità ab origine dell'occupazione d'urgenza e l'illiceità permanente dell'opera pubblica, che oltre a legittimare la richiesta di restituzione del bene, impedisce la decorrenza del termine prescrizionale dell'azione di risarcimento che il privato ritenga di proporre, abdicando implicitamente alla proprietà.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)