Sez. 1, Sentenza n. 421 del 25/02/1964 (Rv. 300524 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - CITAZIONE PER DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA E PETIZIONE CREDITORIO - DUPLICITA DI CONTENUTO - EFFETTI - DIRITTO CREDITORIO ALL'ASSEGNO VITALIZIO - COSTITUZIONE IN MORA.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - CITAZIONE PER DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA E PETIZIONE CREDITORIO - DUPLICITA DI CONTENUTO - EFFETTI - DIRITTO CREDITORIO ALL'ASSEGNO VITALIZIO - COSTITUZIONE IN MORA.*
Ai fini dell'interruzione della prescrizione, la notificazione della citazione per la dichiarazione giudiziale di paternita naturale e la conseguente petizione di eredita ha il duplice contenuto di atto introduttivo del giudizio (art.2943, primo comma, cod.civ.) per i diritti spettanti agli attori nella qualita, giudizialmente riconosciuta, di figli naturali e di atto di Costituzione in mora (art.2943, quarto comma) dei convenuti per il diritto creditorio all'assegno vitalizio, che, sulla medesima eredita, spetta agli attori qualora, respinta la domanda o dichiarazione inidonea a produrre effetti processuali, la filiazione risulti nei modi indicati nell'art.279 cod.civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 279 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)