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Sez. 3, Sentenza n. 13454 del 20/07/2004 (Rv. 575650 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - OGGETTO - SU FATTI ILLECITI | Divieto - Portata - Inerenza dell'illiceità al fatto oggetto diretto del giuramento - Necessità - Estensione soggettiva del divieto al soggetto leso dal fatto illecito - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575650-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - OGGETTO - SU FATTI ILLECITI

Il divieto contenuto nell'art. 2739 cod. civ. di deferire il giuramento sopra un fatto illecito opera nei confronti dell'autore del fatto illecito e non anche del soggetto leso, dal momento che, qualora sia quest'ultimo soggetto a prestare giuramento, non si pone il problema (per scongiurare il quale il legislatore ha posto il divieto in questione) di evitare al giurante il dilemma di confessarsi autore di un fatto illecito, o di giurare il falso. In ogni caso, il divieto va riguardato con riferimento alle circostanze specificamente capitolate, sussistendo esso solamente quando a rivestire il carattere di illiceità sia il fatto oggetto del giuramento, e non anche un fatto diverso che possa eventualmente essere desunto a carico del giurante, per via di illazioni e della correlazione del medesimo con elementi intrinseci ed affermazioni di parte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2739

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)