Sez. 3, Sentenza n. 5994 del 15/03/2007 (Rv. 595983 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - OGGETTO - SU FATTI ILLECITI | Riguardante la persona del giurante - Necessità - Natura del fatto illecito - Interpretazione - Fattispecie.
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - OGGETTO - SU FATTI ILLECITI
La disposizione dell'articolo 2739 cod. civ. vieta di deferire o riferire il giuramento sopra un fatto illecito quando questo riguardi la persona del giurante, sicchè essa non opera quando il fatto illecito riguardi la parte avversa. Deve inoltre intendersi per fatto illecito non solo quello penale o quello civile "turpe", ma anche ogni azione contrastante con norme imperative, d'ordine pubblico o di buon costume. (Nella fattispecie, relativa alla domanda di danni esperita dai congiunti del deceduto a seguito di un incidente stradale, asseritamente trasportato sulla moto condotta proprio dal convenuto, la corte di merito aveva ritenuto inammissibile il giudizio decisorio a questo deferito in quanto avrebbe inciso sulla prova dell'omicidio colposo del giurante: poichè era incontestabile che il fatto potesse essere considerato illecito, anche se non era stato accertato dal giudice penale, la S.C. ha rigettato il ricorso della sorella della vittima).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2739
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)