Sez. 3, Sentenza n. 329 del 08/02/1972 (Rv. 356200 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE - MANCATA IMPUGNAZIONE DELLA STATUIZIONE DI PRIMO GRADO SULLA ESTROMISSIONE DEL CHIAMATO IN CAUSA - VINCOLO DI INSCINDIBILITA O DI DIPENDENZA - CADUCAZIONE IN APPELLO - RIPROPOSIZIONE, DA PARTE DELL'APPELLATO ORIGINARIO, DELLA QUESTIONE RELATIVA ALLA RESPONSABILITA, DIRETTA O DI RIVALSA, DEL CHIAMATO ESTROMESSO - ONERE DELL'APPELLO INCIDENTALE - TERMINI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE - MANCATA IMPUGNAZIONE DELLA STATUIZIONE DI PRIMO GRADO SULLA ESTROMISSIONE DEL CHIAMATO IN CAUSA - VINCOLO DI INSCINDIBILITA O DI DIPENDENZA - CADUCAZIONE IN APPELLO - RIPROPOSIZIONE, DA PARTE DELL'APPELLATO ORIGINARIO, DELLA QUESTIONE RELATIVA ALLA RESPONSABILITA, DIRETTA O DI RIVALSA, DEL CHIAMATO ESTROMESSO - ONERE DELL'APPELLO INCIDENTALE - TERMINI.*
Nell'ipotesi in cui il vincolo di inscindibilita o di dipendenza tra cause venga meno nella fase di gravame, per non avere l'impugnazione principale investito anche la statuizione della sentenza di primo grado relativa all'estromissione del chiamato in causa, l'appellato originario che voglia riproporre la questione della responsabilita, diretta o di rivalsa, del chiamato estromesso, deve avvalersi dell'appello incidentale nei termini stabiliti dall'art 343 cod proc civ, a pena di inammissibilita. (V 2898'67, mass n 330531).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 343
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)