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Sez. 3, Sentenza n. 2898 del 06/12/1967 (Rv. 330531 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - PROPOSIZIONE DI DOMANDE, DA PARTE DELL'ATTORE, CONTRO IL CHIAMATO IN CAUSA SU INIZIATIVA DEL CONVENUTO - GARANZIA PROPRIA E IMPROPRIA - DIPENDENZA DI CAUSE - APPELLO DELL'ATTORE NON RIFLETTENTE LA ESTROMISSIONE DEL CHIAMATO - INSUSSISTENZA DEL VINCOLO DI INSCINDIBILITA - APPELLO INCIDENTALE DEL CONVENUTO CONTRO LA PRONUNZIA DI ESTROMISSIONE - TERMINE.*
Stato
decisa il 1967-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330531-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - PROPOSIZIONE DI DOMANDE, DA PARTE DELL'ATTORE, CONTRO IL CHIAMATO IN CAUSA SU INIZIATIVA DEL CONVENUTO - GARANZIA PROPRIA E IMPROPRIA - DIPENDENZA DI CAUSE - APPELLO DELL'ATTORE NON RIFLETTENTE LA ESTROMISSIONE DEL CHIAMATO - INSUSSISTENZA DEL VINCOLO DI INSCINDIBILITA - APPELLO INCIDENTALE DEL CONVENUTO CONTRO LA PRONUNZIA DI ESTROMISSIONE - TERMINE.*

Quando l'attore accetti il contraddittorio nei confronti del chiamato in causa dal convenuto, proponendo le sue domande, congiuntamente o alternativamente, sia contro il convenuto originario che contro il chiamato in causa stesso, si hanno cause inscindibili e si ha causa dipendente, rispetto a quella principale, oltre che nella chiamata in garanzia propria, anche in quella impropria. Tuttavia, il vincolo di inscindibilita o di dipendenza viene meno nella fase di gravame, qualora l'impugnazione principale proposta dall'attore non investa la statuizione della sentenza di primo grado riflettente l'estromissione dal giudizio del chiamato in causa. In tale caso, il convenuto appellato, che intenda rimettere in discussione la questione dell'estromissione del chiamato e della responsabilita dello stesso, diretta o in rivalsa, deve proporre appello incidentale nei termini stabiliti dall'art. 343 cod.proc.civ., con la conseguenza che, se non rispetti tali termini, il suo gravame incidentale deve essere dichiarato inammissibile e resta precluso ogni esame della questione anzidetta.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 343

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)