diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 4740 del 22/05/1996 (Rv. 497743 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIPENDENTI DEL DATORE DI LAVORO | Esonero del datore ex art. 10 t.u. assicurazione infortuni e malattie professionali - Deduzione - Natura - Eccezione in senso proprio - Proposizione nella memoria di replica a comparsa conclusionale - Tardività - Conseguenze.
Stato
decisa il 1996-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497743-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIPENDENTI DEL DATORE DI LAVORO

La deduzione del datore di lavoro circa l'esonero da responsabilità per l'infortunio occorso al proprio dipendente, ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 costituisce eccezione in senso proprio e non mera difesa, sicché sulla stessa il giudice non deve pronunziare quando essa venga formulata nelle memorie di replica alla comparsa conclusionale, destinate solo ad illustrare domande ed eccezioni ritualmente proposte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 190

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)