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Sez. 1, Sentenza n. 455 del 24/01/1986 (Rv. 444059 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - COMPARSA - CONCLUSIONALE - GIUDIZIO DI SECONDO GRADO - QUESTIONI NUOVE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444059-01

PROCEDIMENTO CIVILE - COMPARSA - CONCLUSIONALE - GIUDIZIO DI SECONDO GRADO - QUESTIONI NUOVE - INAMMISSIBILITÀ.*

La comparsa conclusionale di cui all'art. 190 cod. proc. civ. ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicché ove sia prospettata per la prima volta una questione nuova con tale atto nel procedimento di appello, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo: né la questione stessa può essere riproposta con ricorso per Cassazione. (V 945/82, mass n 418801; (V 4039/79, mass n 400530; (V 1605/75, mass n 375193).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)