Sez. 1, Sentenza n. 455 del 24/01/1986 (Rv. 444059 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - COMPARSA - CONCLUSIONALE - GIUDIZIO DI SECONDO GRADO - QUESTIONI NUOVE - INAMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTO CIVILE - COMPARSA - CONCLUSIONALE - GIUDIZIO DI SECONDO GRADO - QUESTIONI NUOVE - INAMMISSIBILITÀ.*
La comparsa conclusionale di cui all'art. 190 cod. proc. civ. ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicché ove sia prospettata per la prima volta una questione nuova con tale atto nel procedimento di appello, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo: né la questione stessa può essere riproposta con ricorso per Cassazione. (V 945/82, mass n 418801; (V 4039/79, mass n 400530; (V 1605/75, mass n 375193).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)