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Sez. 3, Sentenza n. 618 del 05/03/1973 (Rv. 362712 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - PRELIMINARE DI VENDITA DI IMMOBILE - AZIONE PER L'ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE LA VENDITA RELATIVA - PROPONIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1973-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362712-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - PRELIMINARE DI VENDITA DI IMMOBILE - AZIONE PER L'ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE LA VENDITA RELATIVA - PROPONIBILITA - CONDIZIONI.*

Per la esperibilita dell'Azione di cui all'art 2932 cod civ, qualora il contratto preliminare concerna la vendita di un bene immobile, e necessario che in esso sia esattamente individuato il bene oggetto del contratto, con riguardo alla sua ubicazione, alla sua consistenza ed ai suoi confini e cio anche in funzione della pratica attuazione dell' Onere della trascrizione alla quale e soggetta la sentenza costitutiva emessa a norma dell'art 2932 cod civ. (V 2518/69, mass n 342077).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2690, Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)