Sez. 3, Sentenza n. 2518 del 09/07/1969 (Rv. 342077 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE UN CONTRATTO - CONTRATTO PRELIMINARE DI VENDITA - PRESUPPOSTO - MANCATA INDIVIDUAZIONE NEL PRELIMINARE DELL'IMMOBILE DA COSTRUIRE - COSA FUTURA VENUTA AD ESISTENZA CON CARATTERISTICHE DIVERSE - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE UN CONTRATTO - CONTRATTO PRELIMINARE DI VENDITA - PRESUPPOSTO - MANCATA INDIVIDUAZIONE NEL PRELIMINARE DELL'IMMOBILE DA COSTRUIRE - COSA FUTURA VENUTA AD ESISTENZA CON CARATTERISTICHE DIVERSE - ESCLUSIONE.*
Soltanto il contratto preliminare di vendita relativo a cosa determinata e suscettibile di esecuzione specifica a norma dell'art. 2932 cod.civ.. pertanto, la sentenza prevista dalla citata norma non puo essere emessa, in relazione ad una promessa di vendita di immobile da costruire, nell'ipotesi di mancata individuazione dell'oggetto sul preliminare e neppure nell'altra ipotesi di cosa futura esattamente individuata, ma non venuta ad esistenza con le precise caratteristiche previste nel contratto, giacche la pronuncia giudiziale non puo operare il trasferimento di un bene diverso da quello sul quale si era formato il consenso delle parti.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1472, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)