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Sez. 1, Sentenza n. 2593 del 26/03/1988 (Rv. 458330 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - IACP - ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI - REVOCA DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - POTERE GIÀ SPETTANTE AL PRESIDENTE DELL'IACP - ART. 95 D.P.R. N. 616 DEL 1977 - ATTRIBUZIONE AI COMUNI DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLA ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI AI COMUNI - POTERE DI REVOCA - INCLUSIONE NELLE PREDETTE FUNZIONI.*
Stato
decisa il 1988-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458330-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - IACP - ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI - REVOCA DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - POTERE GIÀ SPETTANTE AL PRESIDENTE DELL'IACP - ART. 95 D.P.R. N. 616 DEL 1977 - ATTRIBUZIONE AI COMUNI DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLA ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI AI COMUNI - POTERE DI REVOCA - INCLUSIONE NELLE PREDETTE FUNZIONI.*

Il potere di revoca di alloggi di edilizia residenziale pubblica già spettante al Presidente dell'i.A.C.P. ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035 è stato trasferito ai consigli comunali con l'art. 95 del d.P.R. 616 del 24 luglio 1977 il quale ha attribuito espressamente ai comuni le funzioni amministrative relative all'assegnazione, nelle quali rientra anche il potere di revoca trattandosi di un potere di natura sanzionatoria il cui Esercizio preclude una nuova assegnazione.*

Riferimenti normativi: DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 11 CORTE COST., DPR 24/07/1977 num. 616 art. 95

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)