Sez. 1, Sentenza n. 10477 del 26/11/1996 (Rv. 500803 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - INCIS - ISTITUTO NAZIONALE CASE IMPIEGATI STATO | Alloggi "ex Incis" per militari - Alloggio assegnato in locazione semplice - Attribuzione ai Comuni della competenza in tema di annullamento, decadenza e revoca dell'assegnazione - Opposizione dell'assegnatario - Legittimazione passiva del I.A.C.P. - Esclusione.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - INCIS - ISTITUTO NAZIONALE CASE IMPIEGATI STATO
A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 95 del d.P.R. n. 616 del 1977, ove non si verta nell'ipotesi di alloggi concessi per esigenze di servizio, l'attribuzione, ai Comuni, della competenza in ordine all'assegnazione degli alloggi "ex Incis", comporta che agli stessi competa l'adozione dei provvedimenti di annullamento, di decadenza e di revoca dell'assegnazione e che essi siano i soli legittimati passivi rispetto alla opposizione dell'assegnatario, mentre l'I.A.C.P., che conserva la gestione degli immobili in questione, può solo intervenire "ad adiuvandum" nel giudizio.
Riferimenti normativi: DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 16 CORTE COST., DPR 24/07/1977 num. 616 art. 95, Legge 05/08/1978 num. 457 art. 55, Legge 18/08/1978 num. 497 art. 5, Legge 18/08/1978 num. 497 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)