Sez. L, Sentenza n. 1708 del 03/05/1975 (Rv. 375335 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE - DISCIPLINA RELATIVA - DELEGA AL GOVERNO EX LEGGE N 15 DEL 1963 - PRINCIPI FISSATI DA TALE LEGGE - VALORE NORMATIVO AUTONOMO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE - DISCIPLINA RELATIVA - DELEGA AL GOVERNO EX LEGGE N 15 DEL 1963 - PRINCIPI FISSATI DA TALE LEGGE - VALORE NORMATIVO AUTONOMO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
La legge 19 gennaio 1963 n 15, che delegava il governo a disciplinare la tutela assicurativa dell'infortunio sul lavoro in itinere, nel senso di comprendervi gli infortuni occorsi al lavoratore durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di residenza a quello di lavoro, ha, al pari di ogni altra legge di delegazione, come unico destinatario il governo; ne consegue che i principi in essa fissati sono privi di autonomo vigore normativo e che l'infortunio in itinere, non avendo il governo provveduto, nel termine stabilito, a regolare la materia oggetto della legge delegante, va compreso nella tutela assicurativa solo ove ricorra il requisito dell'occasione di lavoro, richiesto dall'art 2 del DPR 30 giugno 1965 n 1124 (testo unico sull'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 76, Regio Decr. 17/08/1935 num. 1765 CORTE COST., Legge 19/01/1963 num. 15 art. 31, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)