diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1533 del 09/11/1966 Ud. (dep. 27/01/1967) Rv. 103313 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - VALUTAZIONE - CRITERIO OGGETTIVO E CRITERIO SOGGETTIVO - SUSSIDIARIETA DEL SECONDO.*
Stato
decisa il 1966-11-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/103313-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - VALUTAZIONE - CRITERIO OGGETTIVO E CRITERIO SOGGETTIVO - SUSSIDIARIETA DEL SECONDO.*

La speciale tenuita del danno, di cui all'art 62 n 4 cod pen, deve essere valutata prevalentemente ed anzitutto in relazione alla consistenza e al valore della cosa. Alle condizioni economiche del soggetto passivo, invece, puo farsi riferimento in via sussidiaria, quando, pur essendo la cosa per se stessa di valore tenue, la sua perdita potrebbe rappresentare ugualmente un grave pregiudizio per la vittima in considerazione delle sue condizioni particolarmente disagiate. Pertanto non occorre indagare sulla situazione economica della persona offesa, quando il valore della cosa esclude in se la speciale tenuita del danno. (Conf 103305, anno 1967 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)