Sez. 6, Sentenza n. 27330 del 02/04/2008 Cc. (dep. 04/07/2008) Rv. 240526 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Detenzione ad uso non esclusivamente personale - Parametro della "quantità " - Superamento dei limiti massimi indicati con D.M. - Presunzione di destinazione ad uso non personale - Esclusione - Conseguenze - Indicazione - Fattispecie.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In materia di stupefacenti, il superamento dei limiti quantitativi massimi previsti dall'art. 73, comma primo - bis, lett. a), del d.P.R. n. 309 del 1990, come modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, non vale ad invertire l'onere della prova a carico dell'imputato, o ad introdurre una sorta di presunzione, sia pure non assoluta, in ordine alla destinazione della droga detenuta ad un uso non personale, imponendo al giudice soltanto un dovere accentuato di motivazione nella valutazione del parametro della "quantità", nel caso in cui essa risulti normalmente non confacente ad un uso esclusivamente personale sulla base di nozioni tossicologiche ed empiriche di cui sono espressione le tabelle ministeriali. (Fattispecie in cui è stata ritenuta plausibile una destinazione della sostanza ad uso personale, in considerazione della compatibilità con tale uso del quantitativo reperito, del reddito lavorativo dell'indagato e dell'assenza del normale strumentario utilizzato dagli spacciatori per il confezionamento delle dosi).
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 1 n. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/02/2006 num. 49 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)