Sez. 6, Sentenza n. 12146 del 12/02/2009 Ud. (dep. 19/03/2009) Rv. 242923 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Detenzione ad uso non esclusivamente personale - Parametro della "quantità" - Superamento dei limiti quantitativi - Presunzione di destinazione ad uso non personale - Esclusione - Globale considerazione degli ulteriori parametri individuati dalla norma - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In materia di stupefacenti, il mero dato quantitativo del superamento dei limiti tabellari previsti dall'art. 73, comma primo-bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990, come modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, non vale ad invertire l'onere della prova a carico dell'imputato, ovvero ad introdurre una sorta di presunzione, sia pure relativa, in ordine alla destinazione della sostanza ad un uso non esclusivamente personale, dovendo il giudice globalmente valutare, sulla base degli ulteriori parametri indicati nella predetta disposizione normativa, se le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità esclusivamente personale della detenzione. (Fattispecie in cui è stata ritenuta plausibile la tesi della precostituzione di una scorta per uso personale da parte dell'imputato, assuntore abituale di droghe "leggere", durante il lungo periodo di permanenza solitaria in pascoli montani, ove doveva recarsi per le attività connesse alla transumanza di greggi di pecore).
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 1 n. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/02/2006 num. 49 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)