Sez. 2, Sentenza n. 4228 del 24/11/1980 Ud. (dep. 09/05/1981) Rv. 148761 - 01
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - SOSPENSIONE - NOTIFICAZIONE ORALE DELLA NUOVA DATA - PRIMA DELL'APERTURA DEL DIBATTIMENTO - LEGITTIMITA.*
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - SOSPENSIONE - NOTIFICAZIONE ORALE DELLA NUOVA DATA - PRIMA DELL'APERTURA DEL DIBATTIMENTO - LEGITTIMITA.*
E regolare la celebrazione del dibattimento tenutosi a seguito di rinvio a udienza fissa, sebbene l'avviso della nuova udienza fosse stato comunicato nella Forma prevista dall'art 166 comma quarto cod proc pen invece che con l'emissione di un nuovo decreto di citazione. La Forma orale di notificazione, infatti, pur se prevista per il caso di sospensione del dibattimento di cui all'art 431 cod proc pen, ben puo essere adottata nel caso in cui il processo sia rinviato a udienza fissa prima dell'apertura del dibattimento. (Conf mass n 145056; (Conf mass n 134963).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 166, Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)