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Sez. 2, Sentenza n. 7846 del 24/09/1994 (Rv. 487876 - 01)

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERVERSIONE DEL POSSESSO - IN GENERE | Possesso sin dall'origine estrinsecatosi in un'attività corrispondente ad un diritto di proprietà o di comproprietà - Disciplina ex art. 1164 cod. civ. - Applicabilità - Esclusione - Deduzione dello svolgimento di attività corrispondente a quella di condomino da parte del titolare di una servitù di passaggio sul bene comune - Prova testimoniale relativa - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1994-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487876-01

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERVERSIONE DEL POSSESSO - IN GENERE

L'art. 1164 cod. civ. regolando la sola ipotesi che taluno abbia inizialmente esercitato un possesso corrispondente ad un diritto reale su cosa altrui non è applicabile al caso in cui sin dall'origine il possesso si sia estrinsecato in un'attività corrispondente ad un diritto di proprietà o di comproprietà. Pertanto, non essendo necessario alcun atto di interversione dell'usucapione della comproprietà di un cortile da parte di colui che, pur essendo titolare di una servitù di passaggio sul medesimo, assuma di non essersi mai limitato ad esercitare questo solo diritto, ma di essersi sempre comportato sin dall'inizio del possesso rispetto a quel bene come condomino, erroneamente i giudici di merito disattendono la prova testimoniale a tal proposito dedotta, pur riconoscendo che essa ha ad oggetto comportamenti tipici di colui che ha sul bene un diritto di proprietà o di comproprietà.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1164

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)