diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 34409 del 22/02/2001 Ud. (dep. 14/08/2003) Rv. 225692 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - COSE ESPOSTE ALLA PUBBLICA FEDE | Telefono cellulare lasciato a bordo di autovettura parcheggiata nella pubblica via - Ricorrenza dell'aggravante - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-02-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225692-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - COSE ESPOSTE ALLA PUBBLICA FEDE

La circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. - che concerne il furto commesso su cose esposte per necessità, per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede - non è integrata con riguardo alla sottrazione di un telefono cellulare lasciato a bordo di un'autovettura, trattandosi di apparecchio che non costituisce normale dotazione del veicolo e d'altra parte è facilmente ed usualmente destinato alla custodia sulla persona del proprietario.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 625 com. 1 n. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)